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Abstract
Legge & sport
pubblicato nel Luglio - Agosto 1998 in Sport&Medicina - fascicolo n.4
Alfonso Marra

Lo sport equestre non sempre è un’attività pericolosa: la qualificazione di un maneggio fra le attività pericolose comporta, in base alla nostra legislazione (art. 2050 codice civile), una presunzione di responsabilità a carico del gestore per tutti i danni subiti dai cavalieri. Tale presunzione viene superata solo se il gestore dimostra di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
Nell’articolo è analizzata la richiesta di danni avanzata da una cavallerizza inesperta che ha addotto la responsabilità del gestore nell’averle assegnato un cavallo non ben addestrato.