I testi delle normative emesse a riguardo delle attività sportive, ludiche e ricreative sono disponibili in internet:
- la legge penitenziaria, all’articolo 15, sancisce che lo sport è un’opportunità di risocializzazione e, all’articolo 27, stabilisce che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. Il testo integrale della legge è disponibile alla pagina:
www.giustizia.it/cassazione/leggi/l354_75.html;
- il decreto del Presidente Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 definisce le modalità del trattamento penitenziario. L’articolo 56 riguarda le attività culturali, ricreative e sportive. Il testo della legge è pubblicato alla pagina:
www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dpr431_76.html.
A pagina
www.giustizia.it/statistiche/statistiche_dap/det/2004/pbollettino_penitenziario_2004.pdf
(pdf, 1.66MB) del Ministero della Giustizia è pubblicato il n. 9 del Bollettino Penitenziario contenente la relazione sulla situazione penitenziaria Italiana del 2004.
Alla pagina
www.famiglia.regione.lombardia.it/car/car.asp
della Regione Lombardia cono pubblicati i documenti relativi a progetti, normativa, convegni e studi relativi alle carceri.
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