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pubblicato nel Maggio - Giugno 2002 in Sport&Medicina - fascicolo n.3

Proposta di legge d'iniziativa del deputato Ronchi (AN).
Istituzione della professione di maestro di fitness

         

XIV LEGISLATURA

         

PROGETTO DI LEGGE - N. 1743

         

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RONCHI (AN)

Istituzione della professione di maestro di fitness

Presentata l'11 ottobre 2001

         

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto della legge).


1. La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono attenersi nell'esercizio delle potestà legislative in materia di ordinamento della professione di maestro di
fitness al fine della tutela della salute della persona.

Art. 2.

(Oggetto della professione di maestro di fitness). ´ƒ4


1. È maestro di
fitness chi insegna professionalmente, in qualsiasi luogo, impianto o struttura, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche del fitness in tutte le loro specializzazioni, praticate anche con qualsiasi tipo di attrezzo, a terra, in acqua o in qualsiasi altro ambiente, ad esclusione di qualsiasi pratica riabilitativa o fisioterapica su soggetti con patologie tali che richiedano l'intervento di figure professionali specifiche.

Art. 3.

(Elenco regionale e provinciale dei maestri di fitness). ´ƒ4


1. L'esercizio della professione di maestro di
fitness è subordinato all'iscrizione in apposito elenco regionale o della provincia autonoma, tenuto sotto la vigilanza della competente autorità regionale o della provincia autonoma e dal rispettivo collegio regionale o della provincia autonoma di cui all'articolo 12.
2. L'iscrizione va fatta nell'elenco della regione o della provincia autonoma nel cui territorio il maestro di
fitness intende esercitare la professione.

Art. 4.

(Condizioni per l'iscrizione nell'elenco).


1. Possono essere iscritti nell'elenco dei maestri di
fitness coloro che siano in possesso della relativa abilitazione, conseguita con le modalità di cui all'articolo 6, nonché dei seguenti requisiti:

  1. cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea;

  2. età non inferiore ai diciotto anni;

  3. idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dall'azienda sanitaria locale del comune di residenza;

  4. possesso del diploma di istruzione secondaria superiore;

  5. non avere riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

Art. 5.

(Trasferimento).


1. Le condizioni per il trasferimento da un elenco regionale o di una provincia autonoma all'altro, nonché l'autorizzazione all'esercizio temporaneo in regioni o province autonome diverse da quelle di iscrizione all'elenco, sono determinate dalle leggi regionali e delle province autonome, le quali non possono stabilire prescrizioni e limitazioni tali da ledere il principio di uguaglianza e da rendere il trasferimento più gravoso rispetto ai requisiti fissati per chi richiede l'iscrizione ai sensi degli articoli 3 e 4.

Art. 6.

(Abilitazione).


1. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di
fitness si consegue mediante la frequenza di appositi corsi tecnico-didattici e culturali e dopo il superamento del relativo esame ai sensi dell'articolo 9.
2. I corsi sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome, con la collaborazione dei collegi di cui all'articolo 12, secondo modalità stabilite dalle leggi regionali e delle province autonome.

Art. 7.

(Materie d'insegnamento).


1. I corsi di cui all'articolo 6 hanno durata minima di 500 ore effettive d'insegnamento e prevedono i seguenti insegnamenti fondamentali: teoria e pratica della
fitness; didattica della fitness; nozioni di medicina e pronto soccorso; diritti, doveri e responsabilità del maestro di fitness; leggi e regolamenti sulla legislazione sociale; norme sulla sicurezza sul lavoro e degli impianti.

Art. 8.

(Istituzione e competenze del Consiglio dei garanti).


1. Il Consiglio dei garanti è composto da cinque membri che restano in carica per cinque anni, di provata specifica competenza, nominati di concerto dai Ministri per gli affari regionali, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e per i beni e le attività culturali.
2. Il Consiglio di cui al comma 1 definisce e aggiorna i programmi dei corsi e delle prove di esame garantendo il rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche del
fitness così come stabiliti dal collegio nazionale di cui all'articolo 14 e sentito il parere della Scuola italiana di aerobica e Fitness .
3. Le regioni e le province autonome assicurano il rispetto dei programmi di cui comma 2, al fine di garantire ai frequentatori una effettiva parità di preparazione professionale tecnica e didattica.

Art. 9.

(Commissioni di esame).


1. Le commissioni di esame sono composte da membri di provata specifica competenza, nominati dalle regioni e dalle province autonome, d'intesa con i collegi regionali o delle province autonome.
2. Le prove d'esame comprendono tre sezioni: tecnica, didattica e culturale. L'esame è superato solo se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni.

Art. 10.

(Validità dell'iscrizione e aggiornamento professionale).


1. L'iscrizione negli elenchi ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previo accertamento della idoneità psico-fisica ai sensi della lettera c. dell'articolo 4 ed a seguito di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento.
2. Le regioni e le province autonome determinano le modalità per il periodico aggiornamento tecnico, didattico e culturale dei maestri di
fitness.
3. La frequenza dei corsi costituisce requisito per il rinnovo dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 3.

Art. 11.

(Maestri di fitness stranieri).


1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'esercizio non saltuario nel proprio territorio dell'attività dei maestri di
fitness stranieri non iscritti in elenchi regionali o delle province autonome italiane. L'autorizzazione all'esercizio della professione è subordinata al riconoscimento, d'intesa con il collegio nazionale di cui all'articolo 14, della equivalenza dei titoli e della reciprocità di trattamento.
2. L'elenco degli Stati e dei relativi titoli equipollenti viene comunicato annualmente alle regioni ed alle province autonome dal Ministero per gli affari regionali entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 12.

(Collegi regionali e provinciali dei maestri di fitness). ´ƒ4


1. In ogni regione ed in ciascuna provincia autonoma è istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale o della provincia autonoma dei maestri di
fitness. Del collegio fanno parte tutti i maestri di fitness iscritti nell'elenco della regione o della provincia autonoma, nonché i maestri di fitness ivi residenti che abbiano cessato l'attività per anzianità o invalidità.
2. Sono organi del collegio di cui al comma 1:

  1. l'assemblea, formata da tutti i membri del collegio;

  2. il consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti tra tutti i membri del collegio, nel numero e secondo le modalità previsti dai regolamenti di cui alla lettera d. del comma 3;

  3. il presidente, eletto dal consiglio direttivo nel proprio seno.

3. Spetta all'assemblea del collegio:

  1. eleggere il consiglio direttivo;

  2. approvare annualmente il bilancio del collegio;

  3. eleggere i membri del collegio nazionale di cui all'articolo 13;

  4. adottare i regolamenti relativi al funzionamento del collegio regionale e della provincia autonoma, su proposta del consiglio direttivo;

  5. pronunziarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.

4. Spetta al consiglio direttivo del collegio regionale o della provincia autonoma svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta degli elenchi regionali, la vigilanza sull'esercizio della professione, l'applicazione delle sanzioni disciplinari, la collaborazione con le competenti autorità regionali o delle province autonome; il consiglio direttivo svolge altresì ogni altra funzione ad esso attribuita dalle leggi regionali o delle province autonome.
5. La vigilanza sul collegio regionale o della provincia autonoma dei maestri di
fitness, nonché l'approvazione dei regolamenti di cui alla lettera d. del comma 3, spettano alla competente autorità regionale o della provincia autonoma.

Art. 13.

(Collegio nazionale dei maestri di fitness). ´ƒ4


1. È istituito il collegio nazionale dei maestri di
fitness costituito dai presidenti di tutti i collegi regionali e delle province autonome.
2. La vigilanza sul collegio nazionale dei maestri di
fitness è esercitata dal Ministro per gli affari regionali.

Art. 14.

(Funzioni del collegio nazionale).


1. Spetta al collegio nazionale dei maestri di
fitness:

  1. elaborare le norme relative alla deontologia professionale;

  2. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dai collegi regionali e delle province autonome;

  3. coordinare l'attività dei collegi regionali e delle province autonome dei maestri di fitness;

  4. coadiuvare il Consiglio dei garanti di cui all'articolo 8 nella efinizione dei programmi dei corsi e delle prove di esame;

  5. mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative dei maestri di fitness e di altre categorie professionali, in Italia e all'estero;

  6. collaborare con le autorità statali, regionali e delle province autonome nelle questioni riguardanti l'ordinamento della professione;

  7. stabilire la quota del contributo a carico degli iscritti agli elenchi professionali da devolvere a favore del collegio nazionale per le attività di sua competenza.

Art. 15.

(Sanzioni disciplinari e ricorsi).


1. I maestri di
fitness iscritti negli elenchi regionali, o delle province autonome che si rendano colpevoli di violazione delle norme relative alla deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dalla presente legge, dalle leggi regionali o delle province autonome, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

  1. ammonizione scritta;

  2. censura;

  3. sospensione dall'albo da sei mesi a cinque anni;

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal consiglio direttivo del collegio regionale o della provincia autonoma cui appartiene l'iscritto, a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro un mese dalla notifica, è ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.
3. La decisione sul ricorso è adottata dal direttivo del collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.
4. I provvedimenti adottati dai collegi regionali o delle province autonome, eccettuati quelli in materia disciplinare, e tutti quelli adottati dal collegio nazionale sono definitivi e sono impugnabili dinanzi al competente organo di giustizia amministrativa.

Art. 16.

(Esercizio abusivo della professione).


1. L'esercizio abusivo della professione è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

Art. 17.

(Adeguamento della legislazione regionale e delle province autonome).


1. Le regioni e le province autonome, salvo quanto disposto dal comma 2, sono tenute ad adeguare la loro normativa alla presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.
2. Al fine di garantire i livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale, nelle regioni e nelle province autonome, i programmi dei corsi ed i criteri per le prove d'esame per l'abilitazione di cui all'articolo 6 sono definiti dagli organi regionali e delle province autonome competenti, considerando come minimi i programmi ed i criteri stabiliti ai sensi rispettivamente dell'articolo 7 e del comma 2 dell'articolo 9.

Art. 18.

(Norme transitorie).


1. In sede di prima attuazione della presente legge sono iscritti negli elenchi regionali o delle province autonome, e fanno parte del collegio regionale o della provincia autonoma, tutti coloro che:

  1. sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4;

  2. hanno fatto domanda e hanno prestato attività documentata di insegnante di fitness a terra ed in acqua, per almeno ventiquattro mesi nei cinque anni immediatamente precedenti alla pubblicazione della presente legge presso strutture e impianti adibiti alla pratica del fitness.

2. L'iscrizione è subordinata alla frequentazione di uno specifico corso e al superamento del relativo esame, cui provvedono le regioni e le province autonome entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le elezioni del primo consiglio direttivo del collegio regionale o della provincia autonoma di cui alla lettera b. del comma 2 dell'articolo 12 sono indette dal presidente della regione o della provincia autonoma.

Art. 19.

(Oneri finanziari).


1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge le regioni e le province autonome provvedono determinando, in base a criteri di parametrazione che tengano conto dei costi dell'attività, il corrispettivo a carico dei partecipanti ai corsi e degli iscritti agli elenchi tenuti presso le regioni e le province autonome.