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Home Fascicolo n.6/2003 Approfondimento
Approfondimento
Legge & sport
pubblicato nel Novembre - Dicembre 2003 in Sport&Medicina - fascicolo n.6

Cosa dice la legge

Le disposizioni di legge riguardanti le norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi sono previste nel decreto del Ministro dell’Interno del 18 marzo 1996 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile dello stesso anno). Il decreto statuisce l'attuazione della normativa statale in materia di sicurezza e demanda alle Regioni il compito di disciplinare l'attività sportiva in centri al coperto. Le Regioni, nell'ambito della loro potestà legislativa, stabiliscono parametri e procedure e possono, a loro volta, istituire commissioni e demandare alle Province e ai Comuni la disciplina in materia.
Secondo la sopracitata normativa, le palestre e gli istituti di ginnastica devono avere, per esempio, la seguente dotazione minima di servizi (distinti per sesso):
- spogliatoi di dimensioni proporzionate alla capienza;
- servizi igienici (almeno un WC ogni venti utenti o frazione, calcolati sulla superficie della palestra o, nel caso di palestre che utilizzano macchine o attrezzature fisse, in base al numero effettivo di postazioni);
- docce (almeno una ogni cinque utenti o frazione). La zona docce, in particolare, deve essere comunicante con uno spazio provvisto di termoventilatori ad aria calda o asciugacapelli in numero pari ai posti doccia;
- armadietto di pronto soccorso contenente presidi medico-chirurgici di primo intervento, collocato in un locale idoneo;
- locale adibito al deposito delle attrezzature sportive, comunicante con l'area destinata all'attività.