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Approfondimento
Doping: si può fare qualcosa?
pubblicato nel Novembre - Dicembre 2002 in Sport&Medicina - fascicolo n.6

Doping e frode sportiva

         

La lotta al doping ha importanti finalità di repressione della frode nelle gare sportive, un illecito contemplato dall’articolo 1934 del Codice Civile (di seguito riportato insieme all’articolo precedente, cui fa esplicito riferimento).

         

1933. Mancanza di azione
Non compete azione (2231) per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti (1934; c.p. 718)(1).
Il perdente, tuttavia, non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l’esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode (14484, 1469, 2034). La ripetizione è ammessa in ogni caso se il perdente è un incapace (414, 590, 6272, 799, 1191, 2034)(2).

         

(1) Art. 235, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; l. 2 agosto 1992, n. 528, per il gioco del lotto.

         

(2) Norme tributarie: artt. 81, 83, Tuir; art. 10, Iva.

         

1934. Competizioni sportive
Sono eccettuati dalla norma del primo comma dell’articolo precedente, anche rispetto alle persone che non vi prendono parte, i giuochi che addestrano al maneggio delle armi, le corse di ogni specie e ogni altra competizione sportiva.
Tuttavia il giudice può rigettare o ridurre la domanda, qualora ritenga la posta eccessiva (1384, 14484, 1469).