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Home Fascicolo n.6/2001 Approfondimento
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Legge & sport
pubblicato nel Novembre - Dicembre 2001 in Sport&Medicina - fascicolo n.6

La giurisprudenza esaminata nell’articolo fa riferimento a due decreti del Ministero della Salute (all’epoca Sanità) del 1997 e del 1998. A completare la normativa si è poi aggiunto il decreto del 24 gennaio 2000. Ecco i testi dei tre decreti.


Decreto Ministeriale 30 ottobre 1998. Modificazione al decreto ministeriale 18 settembre 1997 concernente divieti e limitazioni nella prescrizione e preparazione dei medicinali anoressizzanti ad azione centrale.
(G.U. n. 281 dell’1 dicembre 1998)

Art. 1
1. L'art. 1 del decreto 18 settembre 1997 è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. La dispensazione da parte dei farmacisti di preparazioni magistrali contenenti le sostanze fendimetrazina e amfepramone (dietilpropione), da sole o in associazione, è disciplinata dalle disposizioni previste per le specialità medicinali agli articoli 2, 3, comma 2, e dall'art. 4 del presente decreto e per un quantitativo omunque non superiore a quello necessario per trenta giorni di terapia".
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Decreto Ministeriale 18 settembre 1997. Divieti e limitazioni nella prescrizione e preparazione dei medicinali anoressizzanti ad azione centrale.
(G.U. n. 221 del 22 settembre 1997)

Art. 1
1. È fatto divieto ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali contenenti fendimetrazina, amfepramone (dietilpropione), o altre sostanze che abbiano lo scopo di ottenere un effetto anoressizzante ad azione centrale, ed i medici sono tenuti ad astenersi dal prescriverle.

Art. 2
1. La dispensazione al pubblico delle specialità medicinali a base delle sostanze di cui all'art. 1, é soggetta, oltre che alla presentazione di ricetta non ripetibile, anche alla presentazione contestuale di un piano generale di trattamento del paziente.
2. Il piano generale di trattamento dovrà recare le seguenti informazioni:
a) nome e cognome del paziente;
b) data di compilazione;
c) indicazione del nome e della confezione della specialità medicinale;
d) dichiarazione del medico, sotto propria responsabilità, che all'inizio del trattamento, l'indice di massa corporea del paziente era maggiore od uguale a 30 kg/m2;
e) dose giornaliera del farmaco e durata della terapia, che non può in nessun caso superare i tre mesi;
f) nome, cognome, indirizzo e firma del medico con indicazione della specializzazione posseduta.
3. Il piano terapeutico, se presentato da solo, e le ricette redatte dopo la data di scadenza del piano terapeutico o, comunque, dopo tre mesi dalla data di compilazione di questo, non sono spedibili.

Art. 3
1. La dispensazione di più confezioni é possibile, per un quantitativo comunque non superiore a quello necessario per trenta giorni di terapia, limitatamente alla prima spedizione, ed esclusivamente dietro presentazione di ricetta non ripetibile, che può essere rilasciata sia dallo specialista che dal medico curante, unitamente al piano generale di terapia redatto dallo specialista. Nelle successive spedizioni potrà essere dispensata una sola confezione per ricetta.
2. All'atto della spedizione, il farmacista apporrà timbro data e prezzo sul piano generale di terapia, che riconsegnerà al paziente, e tratterrà la ricetta.
3. Il farmacista é tenuto a non provvedere a nuove dispensazioni qualora non sia intercorso, in base alla posologia prescritta dallo specialista, il periodo di tempo previsto per l'assunzione da parte del paziente delle unità posologiche contenute nell'ultima confezione dispensata.

Art. 4
1. Il piano generale di trattamento potrà essere redatto, in conformità alle presenti disposizioni, da medici specialisti in scienza dell'alimentazione o endocrinologia e malattie del ricambio o diabetologia o medicina interna.

Art. 5
1. Le confezioni di specialità medicinali di cui all'art. 1 devono riportare in etichetta esterna la seguente dicitura "Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta". Deve essere esibito contestualmente il piano generale di terapia redatto da un medico specialista in scienza dell'alimentazione o endocrinologia e malattie del ricambio o diabetologia o medicina interna.

Art. 6
1. Il presente decreto non si applica alle sostanze fenfluramina e dexfenfluramina, per le quali restano valide le disposizioni di cui al decreto ministeriale 17 settembre 1997, richiamato nelle premesse.
Il presente decreto entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Decreto Ministeriale 24 gennaio 2000 Misure sanitarie concernenti i medicinali anoressizzanti ad azione centrale diversi dalla fenfluramina, dexfenfluramina e pemolina.
(G.U. n. 25 dell’1 febbraio 2000)

Art. 1.
1. E' fatto divieto ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali contenenti fentermina, mazindolo, norpseudoefedrina, fenbutrazato, fendimetrazina, amfepramone (dietilpropione) e propilexedrina e comunque tutte le altre sostanze che da sole o in associazione fra di loro o con altre sostanze abbiano lo scopo di
ottonere un effetto anoressizzante ad azione centrale, ed i medici sono tenuti ad astenersi dal prescriverle.
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.